quanto si può scendere
Cry84 » 01/04/2012, 23:45 ha scritto:Non è una modifica strutturale, stai sostituendo componenti soggetti a usura con altri specifici per la tua vettura...
..l'art 78 non viene modificato dal 92 comunque... se non nella voce che indica il costo delle multe...
jonni.jp » 01/05/2011, 1:09 ha scritto:5 . L IMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL’AUTOVETTURA:
Le direttive comunitarie non prevedono un’ altezza minima da terra della parte inferiore delle
autovetture. Perciò l’assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta di circolazione, ma
dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui rilassamenti
vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di
modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell’art. 78 CdS con ritiro della carta di circolazione per l’invio alla
M.C.T.C.
Sarà quindi necessario che, in caso di eventuale presunta irregolarità di un veicolo, il personale operante si
limiti ad una reazione di servizio il più chiara e dettagliata possibile per consentire agli uffici verbali di svolgere i
necessari accertamenti presso la M.C.T.C.-
come sono reperibili tali schede di omologazione?
ho montato 4 molle eibach pro-kit -30
e adesso mi è venuto il dubbio se è una modifica legale
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
Appendice V
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
APPENDICE AL TITOLO III
APPENDICE V
ART. 227
(CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)
A - Masse, dimensioni ed allestimenti
a) Massa in ordine di marcia (tara).
b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
c) Masse massime sugli assi.
d) Dimensioni massime di ingombro.
e) Numero assi ed interassi.
f) Carreggiate.
g) Sbalzi massimi.
h) Fascia di ingombro.
i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
l) Tipo della struttura portante.
m) Carrozzeria.
n) Attrezzature particolari.
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